DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI
UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento
della dignità inerente a tutti
i membri della famiglia umana e dei
loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà,
della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento
e il disprezzo dei diritti umani hanno
portato ad atti di barbarie che offendono
la coscienza dell'umanità,
e che l'avvento di un mondo in cui
gli esseri umani godano della libertà di
parola e di credo e della libertà dal
timore e dal bisogno è stato
proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile
che i diritti umani siano protetti
da norme giuridiche, se si vuole evitare
che l'uomo sia costretto a ricorrere,
come ultima istanza, alla ribellione
contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato nello Statuto
la loro fede nei diritti umani fondamentali,
nella dignità e nel valore
della persona umana, nell'uguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna,
ed hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un miglior tenore di vita
in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri
si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite,
il rispetto e l'osservanza universale
dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune
di questi diritti e di questa libertà è della
massima importanza per la piena realizzazione
di questi impegni;
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Eleanor Roosevelt con una copia
della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, in francese
|
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale
dei diritti umani come ideale comune
da raggiungersi da tutti i popoli
e da tutte le Nazioni, al fine che
ogni individuo ed ogni organo della
società, avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si
sforzi di promuovere, con l'insegnamento
e l'educazione, il rispetto di questi
diritti e di queste libertà e
di garantirne, mediante misure progressive
di carattere nazionale e internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento
e rispetto tanto fra i popoli degli
stessi Stati membri, quanto fra quelli
dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri
in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti
i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica
o di altro genere, di origine nazionale
o sociale, di ricchezza, di nascita
o di altra condizione. Nessuna distinzione
sarà inoltre stabilita sulla
base dello statuto politico, giuridico
o internazionale del paese o del territorio
cui una persona appartiene, sia indipendente,
o sottoposto ad amministrazione fiduciaria
o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà ed alla sicurezza
della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere
tenuto in stato di schiavitù o
di servitù; la schiavitù e
la tratta degli schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere
sottoposto a tortura o a trattamento
o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni
luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge
e hanno diritto, senza alcuna discriminazione,
ad una eguale tutela da parte della
legge. Tutti hanno diritto ad una
eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione
come contro qualsiasi incitamento
a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva
possibilità di ricorso a competenti
tribunali contro atti che violino
i diritti fondamentali a lui riconosciuti
dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto
o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione
di piena uguaglianza, ad una equa
e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti
e dei suoi doveri, nonché della
fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Articolo 11
- Ogni individuo accusato di un
reato è presunto innocente
sino a che la sua colpevolezza non
sia stata provata legalmente in un
pubblico processo nel quale egli
abbia avuto tutte le garanzie necessarie
per la sua difesa.
- Nessun individuo sarà condannato
per un comportamento commissivo od
omissivo che, al momento in cui sia
stato perpetuato, non costituisse
reato secondo il diritto interno
o secondo il diritto internazionale.
Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a
quella applicabile al momento in
cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie
nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesione
del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere
tutelato dalla legge contro tali interferenze
o lesioni.
Articolo 13
- Ogni individuo ha diritto alla
libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni
Stato.
- Ogni individuo ha diritto di lasciare
qualsiasi paese, incluso il proprio,
e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
- Ogni individuo ha il diritto di
cercare e di godere in altri paesi
asilo dalle persecuzioni.
- Questo diritto non potrà essere
invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non
politici o per azioni contrarie ai
fini e ai principi delle Nazioni
Unite.
Articolo 15
- Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
- Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto
di mutare cittadinanza.
Articolo 16
- Uomini e donne in età adatta
hanno il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza
o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- Il matrimonio potrà essere
concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
- La famiglia è il nucleo
naturale e fondamentale della società e
ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato.
Articolo 17
- Ogni individuo ha il diritto ad
avere una proprietà sua personale
o in comune con altri.
- Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua
proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di
cambiare di religione o di credo,
e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, e sia in
pubblico che in privato, la propria
religione o il proprio credo nell'insegnamento,
nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza
dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
opinione e di espressione incluso
il diritto di non essere molestato
per la propria opinione e quello di
cercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
Articolo 20
- Ogni individuo ha diritto alla
libertà di riunione e di associazione
pacifica.
- Nessuno può essere costretto
a far parte di un'associazione.
Articolo 21
- Ogni individuo ha diritto di partecipare
al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti
liberamente scelti.
- Ogni individuo ha diritto di accedere
in condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio paese.
- La volontà popolare è il
fondamento dell'autorità del
governo; tale volontà deve
essere espressa attraverso periodiche
e veritiere elezioni, effettuate
a suffragio universale ed eguale,
ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro
della società, ha diritto alla
sicurezza sociale, nonché alla
realizzazione attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale
ed in rapporto con l'organizzazione
e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
- Ogni individuo ha diritto al lavoro,
alla libera scelta dell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni
di lavoro ed alla protezione contro
la disoccupazione.
- Ogni individuo, senza discriminazione,
ha diritto ad eguale retribuzione
per eguale lavoro.
- Ogni individuo che lavora ha diritto
ad una rimunerazione equa e soddisfacente
che assicuri a lui stesso e alla
sua famiglia una esistenza conforme
alla dignità umana ed integrata,
se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
- Ogni individuo ha diritto di fondare
dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo
ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore
di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
- Ogni individuo ha diritto ad un
tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio
e della sua famiglia, con particolare
riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche
e ai servizi sociali necessari; ed
ha diritto alla sicurezza in caso
di disoccupazione, malattia, invalidità,
vedovanza, vecchiaia o in altro caso
di perdita di mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla
sua volontà.
- La maternità e l'infanzia
hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini, nati
nel matrimonio o fuori di esso, devono
godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
- Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale
deve essere messa alla portata di
tutti e l'istruzione superiore deve
essere egualmente accessibile a tutti
sulla base del merito.
- L'istruzione deve essere indirizzata
al pieno sviluppo della personalità umana
ed al rafforzamento del rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Essa deve promuovere la comprensione,
la tolleranza, l'amicizia fra tutte
le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi,
e deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
- I genitori hanno diritto di priorità nella
scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.
Articolo 27
- Ogni individuo ha diritto di prendere
parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere
delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
- Ogni individuo ha diritto alla
protezione degli interessi morali
e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica
di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un
ordine sociale e internazionale nel
quale i diritti e le libertà enunciati
in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo 29
- 1 Ogni individuo ha dei doveri
verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero
e pieno sviluppo della sua personalità.
- Nell'esercizio dei suoi diritti
e delle sue libertà, ognuno
deve essere sottoposto soltanto a
quelle limitazioni che sono stabilite
dalla legge per assicurare il riconoscimento
e il rispetto dei diritti e delle
libertà degli altri e per
soddisfare le giuste esigenze della
morale, dell'ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
- Questi diritti e queste libertà non
possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione
può essere interpretato nel
senso di implicare un diritto di un
qualsiasi Stato, gruppo o persona
di esercitare un'attività o
di compiere un atto mirante alla distruzione
di alcuno dei diritti e delle libertà in
essa enunciati.
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