STATUTO ASSOCIAZIONE – ENTE DEL TERZO SETTORE
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE
E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo
Settore) e successive modifiche, l’Associazione denominata: “Organizzazione per i Diritti Umani
e la Tolleranza ETS”,
La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione “Ente del Terzo Settore (in
sigla ETS) contestualmente all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l’Associazione assume
automaticamente la seguente denominazione: “Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza
Ente del Terzo Settore”, in sigla denominata “ODUT ETS”
La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio
Direttivo a tutti gli Uffici interessati.
ART. 2) SEDE LEGALE
LAssociazione ha sede legale nel Comune di Monza, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa
potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni
locali.
La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi
quale modifica del presente Statuto.
ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di
solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4) FINALITA’
L’Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi anche dell’attività
di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
In particolare l’Associazione ha lo scopo di:
– Promuovere una cultura di rispetto dei diritti umani, in particolare per quanto
concerne la tutela dei bambini e della libertà religiosa, di credo e pensiero;
– Promuovere l’affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro
effettiva attuazione;
– Intervenire in ogni parte del mondo con iniziative rispettose delle leggi dei governi
locali e della libertà di espressione e dissenso così come sancite dalla “carta dei diritti
dell’Uomo” verso tutti quei governi o istituzioni e in generale di ogni situazione dove
non si rispettano o si ledano diritti dell’uomo sanciti dalla Carta dei diritti dell’uomo.
– Portare soccorso alle vittime di soprusi contro le libertà dell’uomo, siano esse di
carattere religioso, politico o di qualsiasi altra natura. Tale attività avverrà attraverso
sostegno legale, organizzazione di campagne di denuncia effettuate a mezzo stampa
e con ogni mezzo consentito dalle leggi di natura esclusivamente pacifica;
L’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto
dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017.
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata;
In particolare l’associazione si propone di :
provvedere a monitorare costantemente, in ogni parte del globo e in tutte le istituzioni
esistenti al mondo, le situazioni in funzione delle libertà e della dignità garantita ad
ogni individuo nell’esercizio delle sue libertà fondamentali come essere umano come
sono sancite dalla “ Carta dei diritti dell’uomo” in vigore nelle Nazioni Unite (in seguito
intenderemo sempre far riferimento a tale carta ogni qualvolta pronunceremo la
difesa dei diritti concernenti la persona umana);
garantire l’assistenza legale di sussistenza materiale a ogni individuo soggetto a
restrizioni di libertà in funzione del suo credo religioso e della sua libertà di espressione
e di dissenso;
addestrare e sensibilizzare persone e opinione pubblica, in tutte le nazioni, nei singoli
paesi e istituzioni, a far fronte alle necessità di tutti gli individui ai quali è negata libertà
di espressione e dissenso, nonché di praticare la religione più consona ai suoi valori e
al suo credo religioso. A promuovere, attraverso iniziative di carattere pedagogico,
civico e altro ancora, l’apprendimento nella popolazione dei diritti dell’uomo, la loro
divulgazione e promozione;
la realizzazione di progetti umanitari, in tutto il mondo, di assistenza ai prigionieri e ad
altri soggetti che vivono in privazione dei diritti dell’uomo sopra menzionati e in
generale da tutti quelli menzionati nella carta dei diritti dell’uomo, siano essi
immateriali che materiali, politici o religiosi, d’opinione e dissenso, particolarmente in
contesti connessi a situazioni di violazione grave di questi diritti;
la realizzazione di programmi tesi a promuovere e difendere i diritti dell’uomo, le
libertà religiose e d’espressione politica, a breve e medio periodo, nei paesi in via di
sviluppo o con evidenti carenze sotto tale profilo;
la realizzazione in Italia o in paesi industrializzati, di interventi mirati alla promozione
e alla difesa dei diritti dell’uomo, a breve termine in situazioni di particolare
emergenza dovuta alla lesione di tali diritti;
la selezione, formazione ed impiego dei volontari per promuovere, sensibilizzare,
difendere, i diritti dell’uomo, in ogni luogo e contesto al mondo dove ne sia bisogno;
la formazione in loco di cittadini di paesi in via di sviluppo;
fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in
particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche;
– promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che
favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della libertà religiosa, della
solidarietà, dei diritti umani.
– sensibilizzare e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo verso governi, istituzioni,
enti locali, nazionali, internazionali, aziende, multinazionali, accademie scientifiche,
organizzazioni di ogni tipo e natura e in ogni singolo individuo. Contrastare i governi
che legiferano, anche solo parzialmente, contro i diritti sanciti dalla carta dei diritti
dell’uomo con attività di denuncia effettuata con tutti i mezzi consentiti dalle leggi di
quello stato o nazione in maniera pacifica e non violenta.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive
modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che
siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti
stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad
individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le
attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica,
secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di
raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi
di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
SOCI-VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO
ART. 5) VOLONTARI
L’associazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai
propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione,
attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e
le proprie capacità.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. AI
volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni
caso rimborsi di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o
associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
LAssociazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 6) LAVORO RETRIBUITO
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del
Terzo Settore.
ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato.
Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o
senza scopo di lucro, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti
dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi
previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse
iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi
di diritti o a termine.
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire
con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.
ART. 9) MODALITA’ AMMISSIONE SOCIO
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione
all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di
nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli
organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale
domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è
comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta
giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva
convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA
I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio
Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status
di socio per morosità.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto
al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve
comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una
apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso
ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento
della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio
Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter
provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di
ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.
| soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle
deliberazioni prese dagli organi sociali;
b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero
assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da
lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso,
avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non
appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
> L’Assemblea dei Soci;
» Il Consiglio Direttivo;
> Il Presidente;
>» Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n.
117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci.
ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
All’’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il
pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati,
conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017
All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;
c. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
d.approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di
responsabilità nei loro confronti;
f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario
per cui sia chiamata a decidere;
All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la
fusione o scissione dell’associazione
i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque
mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto
dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo
dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda
convocazione.
ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una
volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga
opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10
(un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure
dall’Organo di controllo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato
dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al
Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di
intervenire in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario,
ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
ART. 15) VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI
Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di
voto.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con
un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci
intervenuti.
L’assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il
segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo
libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata
sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione
saranno valide.
L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti)
degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in
seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a
maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.
ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta
almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio
segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538,
secondo comma, del codice civile.
ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti
dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio
Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla
successiva assemblea che può ratificare la nomina.
Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al
momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri
componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si
adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è
validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati
atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo :
a. redigeiprogrammidiattività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea dei soci;
b. cural’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c. redigeibilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d. stipulatuttigliatti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e. nominaerevoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni
provvedimento riguardante il personale in genere;
È delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei soci (salvo ricorso dell’interessato
all’assemblea dei soci);
g. determinal’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
h. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere
secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia
fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei
casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche
telefonicamente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la
firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione
amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del
Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal
Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria
amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può
anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente
convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza
dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali
assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione,
tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle
decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 23) L’ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge
o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di
tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e
presiede le riunioni.
L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art.
30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
| componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono
essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo
collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo: – vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001,
qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento; – esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un
soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un
revisore legale iscritto nell’apposito registro; – esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli
artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a. dalpatrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
c. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o
istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello
svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto
previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali
feste, eventi socio-culturali;
h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo e degli enti del terzo
settore;
i. proventiderivanti da raccolte fondi continuative o occasionali
ART. 25) INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote
straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno
economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di
partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
ART. 26) | LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI
Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo
Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:
Libro degli associati
Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura
dello stesso organo
Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni
riguardanti lAssociazione.
| libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare
all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un
preavviso di almeno quindici giorni.
ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al
trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno
marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con
l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste
di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il
bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque
contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario
delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui
all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in
una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività
occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o
campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito
e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo
chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o
campagna di sensibilizzazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 29) LO SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto
favorevole di almeno i % (tre quarti) degli associati.
ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci,
determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale,
acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa
vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche
e integrazioni.